26/09/2024
A seguito delle richieste di chiarimento pervenute, si specifica che il biglietto di ingresso emesso dalle sale cinematografiche vale come emissione di fattura.
In tal caso, infatti, la fattura è il biglietto stesso.
Secondo quanto previsto dal DPR 633/72 tuttora vigente, all’articolo 74 quater comma 2: “Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni”.
In fase di rendicontazione è, dunque, ammesso come giustificativo di spesa il biglietto acquistato.
Tenuto conto che la certificazione dei corrispettivi per gli spettacoli rappresenta una deroga alla normativa ordinaria in materia IVA che individua nella fattura il documento fiscale obbligatorio atto a comprovare l’avvenuta cessione di beni o la prestazione di servizi e il diritto a riscuoterne il prezzo, si possono intraprendere due soluzioni:
A) L’istituzione scolastica capofila raccoglie i biglietti emessi dal Cinema, ai sensi della normativa sopra esposta, quali titoli giustificativi del pagamento;
B) L’esercente cinematografico o l’ente gestore emette una fattura elettronica per il totale degli ingressi e un biglietto che non vale come certificazione di corrispettivo, ma solo come titolo di legittimazione all’accesso.
Le attività di spettacolo alle quali applicare le suddette disposizioni sono elencate alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972
Tabella C
Spettacoli ed altre attività
1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private;
2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono;
3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l’esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettoni o a moneta; lezioni di ballo collettive; rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari;
4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti;
5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministero delle finanze ed altre manifestazioni similari;
6) prestazioni di servizio fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite.
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